Non è antica come quella di Cheope, ma anche i vini a DO hanno una loro interessante piramide! Vediamola nel dettaglio.

“Vini da tavola”

Alla base della piramide troviamo i Vini da tavola. Si tratta di prodotti senza alcun riferimento al territorio o alla zona geografica. 
Sono vini privi di specifiche caratteristiche qualitative, ma ciò non vuol dire che siano di bassa qualità o che non siano genuini. 
Oltre alle indicazioni del colore (es. bianco, rosso, rosato) possono riportare in etichetta l’annata di produzione. In mancanza di altre indicazioni ci si può trovare di fronte a un prodotto semplice che può essere il risultato di un insieme di uve di varietà diverse o vini provenienti da differenti zone geografiche.
 

Vini I.G.T. (Indicazione Geografica Tipica)

Al secondo piano della piramide troviamo i vini a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.). Gli elementi caratterizzanti dei vini I.G.T. sono l’indicazione della zona geografica da cui provengono (per esempio Lazio o Veneto), del vitigno di base (per esempio Chardonnay). Tali vini provengono, per almeno l’85%, dalla zona geografica di cui portano il nome. Infine, essi devono rispondere ad alcuni parametri indicati nei disciplinari di produzione, quali:
 
⁃ la resa massima delle uve per ettaro;
⁃ la resa di trasformazione delle uve in vino;
⁃ la gradazione alcolometrica minima naturale;
⁃ la gradazione alcolometrica al consumo;
⁃ i vitigni da cui possono essere prodotti.
 

Vini D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)

Salendo ancora di un livello nella piramide troviamo i vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.). Sono prodotti in un’area territoriale delimitata con caratteristiche chimiche e organolettiche ben precise, fissate a priori nei regolamenti di produzione, i cosiddetti disciplinari di produzione. 
I disciplinari prevedono le tipologie di vino che si possono produrre (come Rosso Riserva, o Vendemmia Tardiva), i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro di vigneto, le varietà da utilizzare, la resa di trasformazione da uva in vino, la gradazione alcolometrica minima naturale e al consumo e il tipo e la durata dell’eventuale invecchiamento. In pratica tutto il ciclo produttivo (dal vigneto alla bottiglia) deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione. Oltre a tutto questo, i Vini a Denominazione di Origine Controllata, a differenza delle precedenti categorie, sono controllati anche qualitativamente: prima di essere posti in commercio devono essere sottoposti ad analisi chimico-fisiche e organolettiche al fine di accertare la loro rispondenza ai parametri imposti nel disciplinare di produzione. 
 

Vini D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

Al vertice della piramide troviamo i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.). 
La dicitura D.O.C.G. viene riservata ai vini di particolare pregio, con elevate caratteristiche qualitative intrinseche, effetto anche dell’incidenza di fattori naturali, umani e storici e che hanno acquisito rinomanza e valore commerciale a livello nazionale e internazionale. Sono sottoposti a regole di produzione più severe e hanno disciplinari di produzione molto più restrittivi rispetto a quelli per vini a Denominazione di Origine Controllata da cui derivano.
Prima di essere riconosciuti come D.O.C.G. questi vini devono aver avuto una militanza di almeno sette anni tra vini D.O.C. La legge fissa inoltre la capacità massima delle bottiglie commercializzate che non può superare i 6 litri. Ogni singola bottiglia deve essere munita di uno speciale contrassegno, stampato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, ossia una fascetta con un’indicazione di serie e un numero di identificazione. Tale fascetta è assegnata agli imbottigliatori per ogni singola bottiglia prodotta e/o partita.

Per approfondire ancora di più: la “piramide” dal 1861 ad oggi
Clicca qui: www.federdoc.com/la-piramide-dei-vini-italiani/

Le altre puntate

Attività realizzata con il contributo del Ministero dell'agricoltura

della sovranità alimentare e delle foreste D. M. 0250749 del 15/5/23